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Il bucato gocciola? Osservare le regole per non commettere reati

Torniamo a parlare di una delle cause di maggiori litigi condominiali

È doveroso ritornare a parlare di una delle cause di maggiori litigi condominiali, ossia quella dei panni stesi dal balcone. Questa volta, però, affronteremo il caso del gocciolamento del bucato.

Come già detto, spesso i regolamenti condominiali, ed in alcuni comuni anche i regolamenti comunali, disciplinano e regolano la stesura della biancheria. In assenza di regolamentazione, occorre ricordare che, comunque, rientra nelle facoltà del condomino quella di stendere il bucato sul proprio balcone.

Ciò nonostante, bisogna rispettare delle regole, onde evitare che lo stendimento dei panni possa ledere i diritti altrui.

L'art. 908 c.c. recita: «Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino».

Tale articolo può essere applicato, in maniera analogica, anche al caso di sciorinio di panni. Infatti, proprio sulla base del summenzionato articolo, spesso è stata giudicata lesiva la condotta di chi ha steso i panni facendoli gocciolare sul balcone sottostante.
Secondo una importantissima pronuncia della Suprema Corte, lo «stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall'esercizio di attività umana, quali quelle derivanti dallo sciorinio di panni mediante sporti protesi sul fondo alieno (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell'immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, ove connesso alla realizzazione un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale» (Cass. n. 7576/2007).

Ancora più recente è una sentenza della stessa Corte, secondo la quale negli spazi condominiali è possibile stendere i panni a patto che vengano ben "strizzati" in casa al fine di non farli sgocciolare (Cass. n. 14547/2012).

Pertanto, chi subisce lo stillicidio potrà agire, ai sensi dell'art. 949 c.c., con un'azione negatoria, che prevede la possibilità per il proprietario di agire in giudizio per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla sua cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se poi, da tale condotto conseguono turbative o molestie, il proprietario potrà anche chiedere il risarcimento del danno subito.

In casi estremi, addirittura, potrebbe configurarsi il reato, ai sensi dell'art. 674 c.p., di "getto pericoloso di cose". Tale norma testualmente recita: «Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro».

Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
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  • Avv. Salvatore Lotito
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