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In... Condominio

Il supercondominio

Definizione e requisiti

Il nostro codice civile non dà una definizione del supercondominio. La sua definizione ce la dà la Corte di Cassazione con la sent. n. 19939/2012, secondo la quale «per supercondominio s'intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorietà con i fabbricati. Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente come si è detto che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ.».

Se è vero che il codice civile non lo definisce, è altrettanto vero che la sua esistenza è implicitamente prevista dall'art. 1117bis c.c. secondo cui «le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117». Pertanto, al supercondominio si applicano le disposizioni normative previste per il condominio e non quelle previste per la comunione.

Quindi, come per il condominio, neppure per il supercondominio è necessario né un atto costitutivo né un verbale per la costituzione.

Relativamente alle spese necessarie alla manutenzione delle parti comuni del supercondominio, queste dovranno essere ripartite, come per il condominio, secondo il criterio delle tabelle millesimali.

Con riferimento alla partecipazione all'assemblea del super condominio, l'art. 67 disp. att. c.c. testualmente prevede: «nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore». Pertanto, sarà il rappresentante del singolo condominio, e non i singoli condòmini, a partecipare alle assemblee ed a nominare l'amministratore del supercondominio.

Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
  • In... condominio
  • Avv. Salvatore Lotito
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