Dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

Le prescrizioni del dispositivo di ordinanza del sindaco. Multe salate per i trasgressori

giovedì 31 maggio 2018 11.39
Con il Decreto n. 266 del 30 aprile scorso, il presidente della Regione Puglia ha dichiarato, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia.

In ragione di ciò, chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità Locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

In tutte le aree comunali a rischio di incendio boschivo o immediatamente ad esse adiacenti è tassativamente vietato: accendere fuochi d'ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/ o incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere e lanterne volanti nonchè altri articoli pirotecnici; transitare e/ o sostare con autoveicoli, su viabilità non asfaltate, all'interno di aree boschive; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle Strade Statali, Strade Provinciali, Strade Comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Il sindaco ORDINA
- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, di praticare, prontamente e perimetralmente alle superfici interessate, una fascia protettiva (precesa) sgombra da ogni residuo agricolo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.

VIETA
- Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, la bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale fino al 15 settembre (ad eccezione di chi effettua il ringrano o le colture irrigue di secondo raccolto e a seguito di preventiva comunicazione).
- Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di bruciare la vegetazione spontanea obbligandoli a realizzare, con immediatezza, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri 15 lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

OBBLIGA
- I proprietari, affittuari, conduttori, a qualsiasi titolo, di appezzamenti di terreni, compresi uliveti e vigneti, posti lungo strade pubbliche, a provvedere, con immediatezza, alla pulizia del fronte strada e all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi. Gli Organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia ambientale devono segnalare situazioni di non conformità.
- I proprietari, affittuari, conduttori e gestori di boschi, entro il 15 giugno, ad eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica dei viali parafuoco, specie lungo piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati, provvedendo altresì a riservare una fascia protettiva larga almeno 5 metri libera da erbe, rovi e necromassa in caso di boschi confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi dando comunicazione agli enti preposti dell'inizio dei lavori secondo un modello a disposizione. Le suddette attività di prevenzione sono consentite fino al 15 giugno, sempre previa comunicazione di cui al punto precedente, anche nelle zone ricadenti nei siti "Rete Natura 2000", in quanto strettamente connesse alla loro conservazione. Tali attività, da eseguire entro il 15 giugno, non sono assoggettate al procedimento preventivo di Valutazione di Incidenza Ambientale.
- I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, a realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione della lunghezza di almeno quindici metri, sgombra di erba secca, arbusti e residui di vegetazione facilmente infiammabile e ad adottare idonei sistemi di difesa antincendio con indicazione delle eventuali vie di fuga.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art.2 del D.P.G.R. n.266/2018, saranno punite a norma della Legge n.353/2000 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

INVITA
Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione contattando uno dei seguenti numeri telefonici:
■ Emergenza Ambientale Corpo Forestale dello Stato: 1515
■ Comando Unità per la tutela Forestale di Corato: 080/8724785
■ Vigili del Fuoco: 115
■ Comando Polizia Municipale di Corato: 080/8721014
■ Settore Ambiente del Comune di Corato: 080/9592312