Documenti, assicurazione e revisione in scadenza, tutte le proroghe

Le misure su atti amministrativi e autorizzazioni disposte dal DPCM del 17 marzo

sabato 28 marzo 2020
Fra le disposizioni previste dal Decreto legge del presidente del Consiglio dei Ministri n. 18 del 17 marzo 2020, riguardante misure di contrasto per far fronte all'emergenza Covid-19, ci sono anche quelle riguardanti le scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni, come quelle sulla circolazione stradale.

Per il rinnovo dei documenti, come anche il permesso di soggiorno per gli immigrati e per quanto concerne le assicurazioni o i veicoli che devono essere sottoposti a revisione, sono state predisposte delle proroghe.

​Carta d'identità
Tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

Permesso di soggiorno
Tutti i permessi di soggiorno, come certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 vengono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020. La domanda di rinnovo potrà essere presentata dopo il 15 giugno 2020.

Patente di guida
La validità delle patenti di guida italiane scadute al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020. La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia. La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.
Della proroga non potrà fruire chi aveva lasciato scadere la patente prima che venisse dichiarata l'emergenza.

Patente per autotreno
È stata prorogata la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Rientrano in questa misura: le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali; le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti; le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti; l'attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del Cds; l'attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del Cds.

Mezzi pesanti e merci pericolose
Le carte di qualificazione per conducenti di mezzi pesanti e i certificati per trasporto di merci pericolose con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno resteranno validi fino al 30 giugno.

Trasporto professionale
La validità della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) per il trasporto professionale di cose e persone, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020, è prorogata fino al 30 giugno 2020. I certificati di abilitazione per taxi e ambulanze in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile dureranno fino al 15 giugno.

Revisione veicolo
Per i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo 2020 o che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.

Assicurazione auto
Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l'assicurazione è comunque operante. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.