Carta d'identità, patente e permesso di soggiorno, prorogate le scadenze

L'emergenza covid ha comportato ulteriori aggiornamenti circa le scadenze dei documenti, previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

giovedì 27 agosto 2020
Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all'emergenza Covid-19, aveva già inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni prorogando la validità dei documenti scaduti o in scadenza nei primi mesi dell'anno inizialmente al 31 agosto 2020.

Dato l'andamento della situazione epidemiologica, modifiche sono state apportate dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) e ulteriori aggiornamenti sono stati apportati dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Sono state quindi prorogate le scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni, come quelle sulla circolazione stradale o il permesso di soggiorno per gli immigrati.

Carta d'identità
Tutti i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 31 dicembre 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

Permesso di soggiorno
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità sino al 31 agosto 2020. Per i soli permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, la validità è invece prorogata al 31 dicembre 2020.

Patente
Le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, oppure nel periodo compreso tra 1° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020. Le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente.

Guida di autotreni
Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stata prorogata la validità sino al 29 ottobre 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, fatte salve eventuali future modifiche.

Revisione
Coordinando la normativa nazionale con quella prevista dal recente Regolamento (UE) 2020/698, per i veicoli immatricolati in Italia:
• se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
• se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020;
• se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia (3);
• i veicoli appartenenti alle categorie L, 01 e 02, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Assicurazione auto
Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020 è portato a 30 giorni il periodo entro cui l'assicurazione è comunque operante. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.