Ascensore
Ascensore
In... Condominio

Ascensore di un solo condomino: subentro e quota

Regole e calcolo

Su esplicita richiesta di un lettore, affrontiamo la questione, abbastanza complessa, di come subentrare nella proprietà dell'ascensore di un solo condomino (o di alcuni) e di come calcolarne la relativa quota.

Nel caso in cui la spesa per l'installazione dell'ascensore fosse assunta soltanto da uno o alcuni condòmini, sia il lavoro che la relativa spesa rientrano nella previsione dell'art. 1102 c.c., secondo il quale ciascun condomino può servirsi della cosa comune, «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».

Tale disposizione è appunto volta ad assicurare, a coloro che non hanno partecipato inizialmente all'installazione dell'ascensore, la possibilità di entrare a far parte della comunione dell'impianto e di poterne usufruire in qualsiasi momento.

Pertanto, laddove viene realizzato un impianto a spese di uno o alcuni dei condòmini, la proprietà dell'impianto è privata e non comune, fatta salva la possibilità, espressamente prevista dall'art. 1121, comma 3, c.c., per gli altri condòmini, in qualunque tempo, di «partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».

Con riferimento alla quota da versare al momento dell'ingresso dei nuovi condòmini nella comunione dell'ascensore, si ritiene equo che questi versino il valore effettivo attuale della quota che si accingono ad acquistare.

Innanzitutto, sarà necessario nominare un tecnico, il quale valuterà sia la rivalutazione delle spese di esecuzione e di manutenzione straordinaria (fino ad allora affrontate) secondo gli indici ISTAT, sia il deprezzamento in base al logoramento ed all'obsolescenza dell'ascensore stesso. Per cui, il valore della quota di ingresso del condomino nella comunione dell'impianto si calcola mediante la somma algebrica dei suddetti elementi di valutazione.

Sulla questione è intervenuta, a chiarimento, la Suprema Corte, la quale afferma che «non può revocarsi in dubbio che i condomini i quali vogliono successivamente giovarsi della innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera e acquistare una posizione che non avevano voluto all'inizio, debbono pagare le spese impiegate per l'esecuzione dell'opera, aggiornate al valore attuale». Ancora, prosegue la stessa sentenza, «essi possono, oper legis, acquistare la comproprietà dell'opera, ma per evitare arricchimenti a danno o a vantaggio dei condomini che per primi l'hanno voluta devono pagare pro quota quello che sarebbe stato il costo d'allora con moneta presente» (Cass. n. 8746/1993).

Per il calcolo dei costi per il subentro nella comproprietà non si tiene conto dell'altezza del piano. Tale criterio (altezza), invece, si applicherà per le successive spese di gestione e manutenzione dell'ascensore, per le quali servirà una tabella riguardante solo i condòmini proprietari.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
  • In... condominio
  • Avv. Salvatore Lotito
Altri contenuti a tema
Rastrelliere per biciclette condominiali insufficienti Rastrelliere per biciclette condominiali insufficienti La risposta al quesito di un nostro lettore
Disabili in condominio Disabili in condominio A chi spetta eliminare le barriere architettoniche
Delega a partecipare all’assemblea di condominio Delega a partecipare all’assemblea di condominio Regole e limitazioni
Coronavirus e locazioni commerciali Coronavirus e locazioni commerciali Riduzione dei canoni
Coronavirus ed assemblee di condominio Coronavirus ed assemblee di condominio Ecco le regole
Condomini morosi? Ecco cosa rischia l'amministratore che affigge i nomi Condomini morosi? Ecco cosa rischia l'amministratore che affigge i nomi La giurisprudenza del caso
I condòmini possono accedere alla documentazione? I condòmini possono accedere alla documentazione? Regole e limitazioni
B&B in condominio: si può? B&B in condominio: si può? Regole e limitazioni
© 2016-2024 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.