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Condòmini rumorosi? Ecco cosa prevede la legge

Pene severe per chi disturba la quieta ma...

Sono molto frequenti le liti condominiali che riguardano i rumori dei vicini.

I rumori quali versi di animali, tacchi a spillo, aspirapolvere la mattina presto (soprattutto la domenica), musica e tv ad alto volume ed urla possono rappresentare un illecito civile, ed in casi particolarmente gravi addirittura un reato.

Innanzitutto, è necessario che il rumore, per costituire illecito, sia tale da superare il limite della normale tollerabilità, concetto disciplinato dall'art 844 del Codice Civile. Ovviamente tale soglia non è fissa, né è ben definita in giurisprudenza. Dipende dalle condizioni dei luoghi, dall'orario, dalla durata del rumore molesto, dalle previsioni dell'eventuale regolamento condominiale, etc.

Se i rumori disturbano e danneggiano soltanto il condomino che vive nell'appartamento adiacente o, comunque, un numero limitato di persone è possibile, in primis, inviare una lettera di diffida con la quale intimare l'interruzione immediata dei rumori molesti. In caso d'indifferenza del condomino è possibile promuovere una causa civile allo scopo diottenere il risarcimento ex art. 2043 c.c. per i danni subiti.Solo nel caso in cui il regolamento condominiale preveda apposite norme sui rumori in condominio, è possibile rivolgersi all'amministratore di condominio.

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose deve essere determinato dal giudice, che decide caso per caso, prendendo in considerazione la condizione dei luoghi e delle attività normalmente svolte in un determinato contesto.

Chi ha intenzione di agire in giudizio contro il condomino rumoroso, tuttavia, ha il c.d. onere della prova: è tenuto a dimostrare il fatto dannoso, il danno stesso ed il suo ammontare.

Ci sono anche dei casi in cui l'emissione di rumori in condominio rappresentano un reato. L'art. 659, comma 1, c.p., infatti, recita: «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro».

Certo, però, presentare un esposto o querelare il condomino molesto non è per nulla semplice. Poiché le emissioni moleste possano configurare il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, devono essere percepite e ritenute fastidiose da tutto il circondario.

Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
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  • Avv. Salvatore Lotito
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