Infiltrazione
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Danni da infiltrazione d'acqua: chi è il responsabile?

Ecco cosa dice la legge

Capita spesso di notare una macchia di umidità su muri e soffitti o, peggio, di trovare acqua nel proprio appartamento.

Innanzitutto occorre individuare da dove viene la perdita e, quindi, chi è responsabile.

L'art. 2051 c.c. stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia».

Per cui, se la perdita è dovuta da tubature di proprietà del singolo condomino, sarà quest'ultimo a dover risarcire tutti i danni cagionati.
Se, invece, il danno è cagionato da infiltrazioni dovute alla rottura di tubature condominiali o di qualsiasi altro bene comune, sarà il condominio,
che ha l'obbligo di custodire e di garantirne la manutenzione, a doverlo risarcire.
Ovviamente bisognerà agire con una certa urgenza, sia per evitare che i danni aumentino, sia per evitare la prescrizione del diritto al risarcimento che è di cinque anni dall'infiltrazione. I termini cambiano se, invece, l'immobile è stato acquistato direttamente dal costruttore. In tal caso, la contestazione deve essere fatta entro un anno per i gravi difetti di fabbricazione o entro 60 giorni per quelli più lievi dalla consegna della perizia tecnica. Quindi, appunto è indispensabile, in tutti i casi, chiamare un tecnico che verifichi la causa dell'infiltrazione e inviare subito dopo una diffida all'amministratore.

Può capitare, però, che l'infiltrazione provenga dal terrazzo. In questo caso possono esserci due tipi di responsabilità:
  1. è responsabile il condominio quando l'infiltrazione deriva da lastrico o tetto di uso comune;
  2. v'è responsabilità solidale, ai sensi degli art. 2051-2055 c.c., tra il proprietario e condominio quando il lastrico è in uso esclusivo o di proprietà di un solo condomino. In tal caso si applica la ripartizione prevista dall'art. 1126 c.c., il quale stabilisce che «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico. Gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questi a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno»
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
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  • Avv. Salvatore Lotito
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