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Processo per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016, prof. Losappio: "Perchè la Regione è stata estromessa come responsabile civile"

Il docente di diritto penale e legale di una delle parti in causa, ci spiega alcuni punti della decisione del Gup Schiralli

All'udienza di ieri del processo per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016, nel quale, nella tratta tra Andria e Corato, morirono 23 passeggeri e molti altri restarono feriti anche gravemente, il Giudice dell'Udienza Preliminare, dott. ssa Angela Schiralli ha definito con una nuova ordinanza i ruoli che le "parti" avranno nel giudizio. Il giudice, in particolare, ha rigettato le richieste del Ministero dei Trasporti e di Ferrotranviaria SpA di essere estromessi dal giudizio, mentre ha accolto l'istanza di estromissione nella veste di responsabile civile della Regione Puglia, che in un comunicato stampa ha confermato che continuerà a partecipare al giudizio nella veste di parte civile. Abbiamo quindi chiesto all'avv. Giuseppe Losappio, già presidente della Camera penale di Trani, professore di Diritto penale presso l'Università degli studi di Bari e difensore nel processo di una parte civile di illustrarci i contenuti del provvedimento adottato dal giudice.

"Procediamo con ordine -ha tenuto a sottolineare il legale-. La questione più semplice che il giudice ha dovuto affrontare è stata quella sollevata dall'Avvocato dello Stato che ha chiesto l'esclusione del Mistero dei Trasporti, citato quale responsabile civile da molte parti private, lamentando una pretesa genericità della domanda e l'insussistenza dei presupposti per la citazione. Il giudice non ha condiviso queste eccezioni evidenziando che l'atto di citazione del responsabile civile dev'essere letto insieme con il decreto che dispone il giudizio.
Del resto è sufficiente «che appaia inequivoca la manifestazione di volontà di ottenere un risarcimento» il cui importo può anche essere determinato successivamente.
Segue in ordine di complessità la questione relativa all'estromissione della Regione Puglia. Seguendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale il giudice ha accolto la richiesta proposta dal legale dell'Ente regionale, osservando che manca nella richiesta di rinvio a giudizio un imputato del cui operato la Regione sia tenuta a rispondere. Il giudice ha altresì puntualizzato che la Regione non è ancora proprietaria degli impianti e delle infrastrutture in uso della società concessionaria e le competenze di controllo, già dell'USTIF gravano sull'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), organo del Ministero dei Trasporti.

Ben più controversa e sfaccettata -ha proseguito il prof. Losappio- risulta invece la questione relativa al duplice ruolo di Ferrotranviaria quale imputato e responsabile civile. Il giudice ha ammesso questa possibilità evidenziando che il danno per il quale l'ente sarebbe civilmente responsabile non è quello determinato dall'illecito imputato alla stessa società ma quello commesso dalle persone fisiche ad essa riferibili (nella veste di amministratori, dirigenti o dipendenti). La disciplina del processo alle persone giuridiche – ha concluso il prof. Losappio – presenta degli elementi di anomalia perché non coniuga in modo armonioso gli aspetti penalistici della responsabilità dell'ente con quelli di altra natura. Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore in mancanza del quale non si possono escludere profili di incostituzionalità della disciplina che potrebbero essere sollevati nelle prossime fasi dibattimentali del giudizio o nel processo che inevitabilmente sorgerà per il crollo del Ponte Morandi di Genova (nel quale è agevole scorgere profili di analogia con il giudizio relativo al disastro della Bari-Nord)".
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