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Revisori dei conti, l'esperto Tota: "Condotta omissiva è penalmente rilevante"

L'intervento del revisore dei conti enti locali Francescosaverio Tota

Con un documento inviato alla nostra redazione, il dott. Francescosaverio Tota, esperto in finanza pubblica e revisore dei conti negli enti locali, entra nel merito della discussione relativa all'esigenza di nomina del collegio dei revisori dei conti. Uno scritto dal carattere tecnico nel quale Tota cita riferimenti normativi e puntualizza alcuni passaggi chiave.

Di seguito il documento.

Vorrei provare a fare chiarezza sulla vicenda della nomina dei revisori dei conti del Comune di Corato.

Invito i nostri Consiglieri, con rispetto dovuto alle istituzioni democraticamente elette, a leggere con grande attenzione la Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici emanata dal MEF il 05/05/2017 n.20 dove sono descritti in maniera dettagliata poteri, doveri , competenze e responsabilità dell'organo di revisione negli enti locali.

Al capitolo 1, punto 1.3. 1.3.6 – "Istituto della prorogatio e collegio straordinario" è stabilito quanto segue:
"I revisori possono cessare dall'incarico anche per effetto della scadenza del loro mandato. In tale caso, qualora si verifichi un ritardo nella nomina dei componenti del nuovo collegio di revisione, il legislatore ha previsto l'istituto della prorogatio che, tuttavia, negli enti ed organismi pubblici opera diversamente rispetto a quanto previsto dal Codice Civile per il collegio sindacale delle società di capitali. Infatti, l'articolo 2400 del Codice Civile, al fine di garantire la continuità del funzionamento dell'organo di controllo, stabilisce che i sindaci che cessano dall'ufficio per scadenza del termine rimangono in carica fino a quando il nuovo collegio sindacale non è stato ricostituito. Diversamente, invece, negli enti e organismi pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, il collegio dei revisori dei conti, nel caso in cui, alla scadenza del mandato, non sia stato ricostituito il nuovo organo di controllo, continua a svolgere le proprie funzioni per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso.

Decorso il termine senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, l'organo di controllo decade, con la conseguenza che gli atti adottati oltre detto limite sono da considerarsi nulli. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di controllo, onde evitare che l'operatività del collegio possa venire pregiudicata dal decorso del termine di scadenza dell'incarico, l'articolo 19 comma 2, del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, ha previsto la nomina di un collegio straordinario, nel caso in cui l'organo di controllo "ordinario" non venga tempestivamente ricostituito. Tale disposizione prevede che, qualora siano decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato e non sia stato ancora nominato il nuovo collegio, l'amministrazione vigilante, con proprio atto, provvede alla nomina di un collegio straordinario composto da tre componenti che devono essere in possesso dei requisiti descritti dalla normativa vigente. Se, trascorsi trenta giorni, l'amministrazione vigilante (Ministero degli Interni -Prefettura) non provvede alla predetta nomina, ad essa si sostituisce il Ministero dell'economia e delle finanze il quale, senza indugio, dispone la nomina di un collegio straordinario composto da tre propri funzionari.

A differenza di quanto previsto per il "collegio ordinario", è opportuno precisare che, per quello straordinario, non è stabilita una durata predefinita, essendo previsto che lo stesso cessi automaticamente dalle proprie funzioni solo con la nomina del nuovo "collegio ordinario"."

L'ultimo collegio dei revisori del comune di Corato è stato nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 07/06/2016 immediatamente eseguibile. Il mandato del predetto organo di controllo è scaduto il 06/07/2019.

Il periodo di prorogatio di 45 giorni, entro il quale dovevano essere nominati i nuovi revisori individuati con provvedimento della Prefettura di Bari, è scaduto il 21/07/2019.

Oggi, il Comune di Corato è privo dell'organo di revisione per "INERZIA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI ISTITUZIONALI PONENDO IN ESSERE UNA CONDOTTA OMISSIVA PENALMENTE RILEVANTE".

Sempre la stessa Circolare Vademecum suddetta, al capitolo 8 – "Cenni sul regime di responsabilità dei revisori dei conti" così dispone: "Nell'ambito del sistema dei controlli interni, il ruolo del Collegio dei revisori dei conti (o in alcuni casi del Collegio sindacale) negli enti pubblici (intesi in senso lato) è progressivamente evoluto in una direzione volta ad accentuare le funzioni di controllo, e quindi di garanzia, che tradizionalmente gli sono stati riconosciuti. I compiti attualmente assegnati al Collegio dei revisori dei conti negli enti pubblici, infatti, travalicano il tradizionale compito, avente chiara connotazione contabile, di attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione: come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato per il Collegio dei revisori di un ente locale, l'attività del Collegio comprende "anche la collaborazione con l'attività del consiglio comunale, rispetto al quale la funzione del revisore dei conti si atteggia di volta in volta ad organo di consulenza, sotto il profilo tecnico-contabile; di controllo, rispetto all'attività degli organi esecutivi; di indirizzo, in relazione all'adozione dei piani e dei programmi che richiedono un impegno finanziario; di vigilanza sulla regolarità della gestione e di impulso, in relazione alla facoltà di formulare rilievi e proposte tendenti ad una migliore efficienza, produttività ed economicità" . Questa definizione, nella sua sostanza, è estensibile alla revisione in tutti gli enti pubblici. Una ancor più concreta idea della complessità e varietà dei compiti affidati al Collegio dei revisori dei conti si ha leggendo l'articolo 20, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011. La diversificazione dei compiti assegnati al Collegio dei revisori dei conti, o al singolo componente nominato o designato dal soggetto vigilante sull'ente, che include anche compiti puntuali di raccordo con il controllo esterno svolto dalla Corte dei conti, ha trasformato il Collegio dei revisori dei conti in un presidio di legalità e regolarità dell'azione amministrativa e contabile dell'ente. Una conferma in tal senso si rinviene in pronunciamenti della Corte Costituzionale, (da ultimo, nella sentenza n. 198 del 2012 con la quale la Consulta ha confermato la legittimità costituzionale della istituzione del Collegio dei revisori dei conti nelle regioni e del previsto raccordo con la Corte dei conti). "

Pertanto, la non nomina dell'organo di revisione da parte del Consiglio Comunale determina la responsabilità istituzionale per la mancata costituzione del presidio di legalità e regolarità dell'azione amministrativa e contabile dell'ente.
Attribuire alla nomina dell'organo di revisione una valenza politica è solo fuorviante pur rispettando le illustri diverse opinioni espresse sulla vicenda.
Si aggiunga, infine, quando disposto dall'art. 6 della legge 15 luglio 1994, n. 444 che così dispone:
"Decadenza degli organi non ricostituiti – Regime degli atti – Responsabilità
1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'art. 4, comma 2, i Presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva."
  • Crisi amministrativa D'Introno
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